Categoria: Sezione III – Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
-
Art. 174 — Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
-
Art. 175 — Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle…
-
Art. 176 — Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia,…
-
Art. 177 — Verbali di collaudo e di ispezione
1. L’esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2.
-
Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell’armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con…