Categoria: Sezione II – Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi
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Art. 166 — Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di…
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Art. 167 — Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi – Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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Art. 168 — Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell’articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l’organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l’apparecchiatura assolve l’obbligo…
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Art. 169 — Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
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Art. 170 — Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto…
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Art. 171 — Installazioni d’ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione…
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Art. 172 — Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di…
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Art. 173 — Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo 183.