Categoria: Capo I – Disposizioni di carattere generale
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Art. 158 — Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
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Art. 159 — Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull’organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio,…
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Art. 160 — Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
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Art. 161 — Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.