Categoria: Capo V – Disposizioni relative a reti ed impianti
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Art. 87 — Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad…
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Art. 87 bis — Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti [ABROGATO]
[1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi…
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Art. 87 ter — Variazioni non sostanziali degli impianti [ABROGATO]
[1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non…
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Art. 87 quater — Impianti temporanei di telefonia mobile [ABROGATO]
[1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione…
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Art. 88 — Separazione funzionale
1. L’Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale…
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Art. 89 — Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 informano l’Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico…
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Art. 90 — Procedura relativa agli impegni
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro: a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 79;…
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Art. 91 — Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso
1. Quando l’Autorità designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le società e…
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Art. 92 — Migrazione dalle infrastrutture preesistenti
1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’Autorità l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette…
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Art. 93 — Controllo normativo sui servizi al dettaglio
1. L’Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 74, quando: a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 78, l’Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell’articolo 75, non…
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Art. 94 — Servizio universale a prezzi accessibili
1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da…
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Art. 95 — Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili
1. L’Autorità vigila sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.2. Se l’Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma…
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Art. 86 — Tariffe di terminazione
1. L’Autorità monitora e garantisce il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.2. L’Autorità può richiedere in qualsiasi momento…