Categoria: Sezione III – Diritti degli utenti finali
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Art. 70 — Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione…
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Art. 71 — Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta…
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Art. 72 — Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità,…
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Art. 73 — Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n. 2, parte 1.2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 78, comma 1, l’Autorità appuri che una o più imprese non dispongono…
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Art. 73 bis — Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili [ABROGATO]
[1. L’Autorità, ove opportuno, può specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili: a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e b) beneficiare della gamma di imprese e servizi…
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Art. 74 — Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una…
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Art. 75 — Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati
1. L’Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture…
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Art. 75 bis — Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo [ABROGATO]
[1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il…
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Art. 76 — Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali
1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell’analisi svolta dal BEREC e a…
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Art. 77 — Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave…
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Art. 77 bis — Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi [ABROGATO]
[1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorità. Essi…
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Art. 78 — Procedura per l’analisi del mercato
1. L’Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 75, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell’Autorità garante…
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Art. 79 — Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità sceglie il…
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Art. 80 — Obbligo di trasparenza
1. L’Autorità può imporre, ai sensi dell’articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto…
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Art. 81 — Obblighi di non discriminazione
1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un…