Categoria: Capo II – Autorizzazioni
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Art. 28 — Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.2. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza,…
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Art. 29 — Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri
1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati…
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Art. 30 — Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.2. Ai soggetti che nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l’Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa…
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Art. 31 — Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi…
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Art. 32 — Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici
1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto…
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Art. 33 — Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in…
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Art. 34 — Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’articolo 32, paragrafo 3,…
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Art. 35 — Richiesta di procedura di valutazione tra pari
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza…
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Art. 36 — Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali…
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Art. 37 — Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
1. Il Ministero e l’Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche…
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Art. 38 — Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne…
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Art. 39 — Normalizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a…
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Art. 25 — Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all’esecuzione dei…
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Art. 26 — Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e…
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Art. 27 — Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano…