Categoria: Capo VIII – Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi
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Art. 329 — Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
1. I periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione. 2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato,…
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Art. 330 — Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
1. Le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell’articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
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Art. 331 — Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel…
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Art. 331 bis — Disposizioni di attuazione
1. L’IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.