Categoria: Capo VI – Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa
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Art. 324 quater — Ordine di porre termine alle violazioni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 324 ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324 bis, l’IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell’impresa o dell’intermediario una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da…
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Art. 324 quinquies — Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
1. Per l’inosservanza degli articoli, 119 bis, comma 1, 119 ter, 120, 120 bis, 120 quater, 121, 131, 170, 185, 185 bis e 185 ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall’articolo 8-bis della legge 24…
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Art. 324 sexies — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l’IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravità e…
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Art. 324 septies — Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate nell’articolo 324 bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che…
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Art. 324 octies — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324, 324 quater nei confronti degli intermediari e 324 septies, comma 5, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, provvede alla…
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Art. 324 novies — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell’irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324 bis, 324 quater nei confronti delle imprese e all’articolo 324 septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all’articolo 311 septies .
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Art. 324 — Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell’ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10 quater, 30 decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109 bis, 110, commi 2…
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Art. 324 bis — Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell’ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10 quater, 30 decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114 bis, 119, comma…
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Art. 324 ter — Principio della rilevanza della violazione
1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324 bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall’IVASS con regolamento tenendo conto dell’incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull’esercizio delle funzioni di vigilanza.2. La disposizione di cui al comma 1 non…