Categoria: Capo V – Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
-
Art. 302 — Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato; b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità…
-
Art. 303 — Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime…
-
Art. 304 — Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.2. Nel caso previsto…