Categoria: Capo IV – Liquidazione dei danni a cura dell’organismo di indennizzo italiano
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Art. 296 — Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l’esercizio delle funzioni di cui al all’articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all’articolo 285, comma 3-bis.2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può…
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Art. 297 — Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di: a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un…
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Art. 298 — Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento…
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Art. 299 — Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di…
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Art. 300 — Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo…
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Art. 301 — Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri…