Categoria: Capo II – Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
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Art. 286 — Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i…
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Art. 287 — Esercizio dell’azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia…
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Art. 288 — Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada
1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all’articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i…
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Art. 289 — Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall’articolo 283, comma 4.2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il…
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Art. 290 — Prescrizione dell’azione
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter) , è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma…
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Art. 291 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente…
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Art. 292 — Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.2. Nel caso previsto dall’articolo 283,…