Categoria: Capo VII – Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
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Art. 278 — Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società di cui all’articolo 210 ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo…
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Art. 279 — Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’IVASS a cura…
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Art. 280 — Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.2. Il commissario che in una determinata operazione ha un…
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Art. 281 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali.2. Quando…
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Art. 282 — Gruppi e società non iscritte all’albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’articolo 210 ter.
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Art. 275 — Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.2. L’amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di…
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Art. 276 — Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione…
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Art. 277 — Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione…