Categoria: Capo VI – Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione adottate da altri stati membri
-
Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di…
-
Art. 269 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene,…
-
Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto all’articolo 155 del…
-
Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di…
-
Art. 272 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa…
-
Art. 273 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla…
-
Art. 274 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia,…
-
Art. 267 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti…