Categoria: Capo VI bis – Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
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Art. 274 quater — Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento dell’Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31…
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Art. 274 quinquies — Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti…
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Art. 274 sexies — Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell’articolo 274 ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274 septies e 274 octies, pagamenti…
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Art. 274 septies — Prestazioni protette ammissibili
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti…
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Art. 274 octies — Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l’impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su…
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Art. 274 novies — Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 274 sexies. A tal fine esso può…
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Art. 274 decies — Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni protette.
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Art. 274 undecies — Poteri dell’IVASS
1. L’IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul…
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Art. 274 duodecies — Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione al Fondo stesso.2. L’inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell’IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non…
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Art. 274 terdecies — Interventi finanziati su base volontaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 274 sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla…
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Art. 274 quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all’articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall’articolo 274 sexies.2. L’adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a…
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Art. 274 bis — Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274…
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Art. 274 ter — Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.2.…