Categoria: Capo II – Misure di risanamento

  • Art. 230 — Commissario per la gestione provvisoria

    1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione . Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro…

  • Art. 231 — Amministrazione straordinaria

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali.…

  • Art. 232 — Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

    1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento…

  • Art. 233 — Organi della procedura di amministrazione straordinaria

    1. L’IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina.2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura…

  • Art. 234 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai…

  • Art. 235 — Adempimenti iniziali

    1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne,…

  • Art. 236 — Adempimenti finali

    1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’IVASS.2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all’IVASS, per…

  • Art. 237 — Adempimenti in materia di pubblicità

    1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’IVASS, nel Bollettino.2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’IVASS, mediante estratto nella Gazzetta…

  • Art. 238 — Esclusività delle procedure di risanamento

    1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza.2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei…

  • Art. 239 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere

    1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa…

  • Art. 229 — Commissario per il compimento di singoli atti

    1. L’IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine…