Categoria: Capo I – Misure di salvaguardia
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Art. 225 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’IVASS, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora…
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Art. 226 — Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222 bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime…
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Art. 226 bis — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 227 — Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, informa immediatamente l’IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di…
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Art. 228 — Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante di cui all’articolo 218, ritiene che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma…
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Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies, 36 octies, 36 novies e 37 e sulle attività…
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Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l’IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 222 ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l’impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non…
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Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione [ABROGATO]
[1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria…
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Art. 223 bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 bis, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la…
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Art. 223 ter — Piano di risanamento e piano di finanziamento
1. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all’articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all’articolo 222 bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: a) le previsioni relative alle spese…
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Art. 224 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione , sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.2. L’IVASS può ordinare l’apposizione del vincolo…