Categoria: Titolo XVI – Codice delle assicurazioni private
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Art. 234 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai…
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Art. 250 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla…
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Art. 266 — Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’IVASS, che…
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Art. 274 novies — Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 274 sexies. A tal fine esso può…
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Art. 235 — Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne,…
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Art. 251 — Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’IVASS.2. Si applica l’articolo 235,…
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Art. 267 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti…
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Art. 274 decies — Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni protette.
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Art. 236 — Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’IVASS.2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all’IVASS, per…
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Art. 252 — Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante…
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Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di…
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Art. 274 undecies — Poteri dell’IVASS
1. L’IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul…
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Art. 237 — Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’IVASS, nel Bollettino.2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’IVASS, mediante estratto nella Gazzetta…
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Art. 253 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali…
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Art. 269 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene,…
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Art. 274 duodecies — Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione al Fondo stesso.2. L’inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell’IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non…
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Art. 238 — Esclusività delle procedure di risanamento
1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza.2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei…
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Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza.
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Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto all’articolo 155 del…
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Art. 274 terdecies — Interventi finanziati su base volontaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 274 sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla…
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Art. 239 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa…
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Art. 255 — Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell’insolvenza e dal codice di procedura civile.
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Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di…
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Art. 274 quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all’articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall’articolo 274 sexies.2. L’adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a…
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Art. 240 — Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando: a) non dà inizio all’attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all’autorizzazione; c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della società. Qualora l’impresa non abbia dato…
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Art. 256 — Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i…
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Art. 272 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa…
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Art. 275 — Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.2. L’amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di…
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Art. 241 — Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’IVASS, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese degli…
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Art. 257 — Liquidazione dell’attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza, in deroga a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e…
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Art. 273 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla…
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Art. 276 — Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione…
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Art. 242 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha…
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Art. 258 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa di…
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Art. 274 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia,…
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Art. 277 — Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione…
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Art. 243 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 242.2. La revoca è altresì disposta…
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Art. 259 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
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Art. 274 bis — Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274…
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Art. 278 — Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società di cui all’articolo 210 ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo…
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Art. 244 — Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.2. La…
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Art. 260 — Ripartizione dell’attivo
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera…
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Art. 274 ter — Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.2.…
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Art. 279 — Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’IVASS a cura…
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Art. 245 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie…
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Art. 261 — Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’IVASS, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione…
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Art. 274 quater — Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento dell’Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31…
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Art. 280 — Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.2. Il commissario che in una determinata operazione ha un…
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Art. 230 — Commissario per la gestione provvisoria
1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione . Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro…
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Art. 246 — Organi della procedura
1. L’IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.2.…
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Art. 262 — Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di…
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Art. 274 quinquies — Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti…
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Art. 281 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali.2. Quando…
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Art. 231 — Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali.…
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Art. 247 — Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.2. L’IVASS, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall’autorità di…
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Art. 263 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca…
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Art. 274 sexies — Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell’articolo 274 ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274 septies e 274 octies, pagamenti…
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Art. 282 — Gruppi e società non iscritte all’albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’articolo 210 ter.
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Art. 232 — Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento…
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Art. 248 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza…
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Art. 264 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha…
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Art. 274 septies — Prestazioni protette ammissibili
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti…
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Art. 233 — Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L’IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina.2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura…
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Art. 249 — Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale…
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Art. 265 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che…
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Art. 274 octies — Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l’impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su…
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Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 222 ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l’impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non…
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Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione [ABROGATO]
[1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria…
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Art. 223 bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 bis, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la…
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Art. 223 ter — Piano di risanamento e piano di finanziamento
1. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all’articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all’articolo 222 bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: a) le previsioni relative alle spese…
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Art. 224 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione , sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.2. L’IVASS può ordinare l’apposizione del vincolo…
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Art. 225 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’IVASS, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora…
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Art. 226 — Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222 bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime…
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Art. 226 bis — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 227 — Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, informa immediatamente l’IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di…
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Art. 228 — Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante di cui all’articolo 218, ritiene che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma…
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Art. 229 — Commissario per il compimento di singoli atti
1. L’IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine…
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Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies, 36 octies, 36 novies e 37 e sulle attività…
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Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l’IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…