Categoria: Capo IV – Gestione centralizzata del rischio
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Art. 217 — Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle…
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Art. 217 bis — Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
1. Le previsioni di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies si applicano all’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell’area di vigilanza sul gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza dello Stato…
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Art. 217 ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.2. Le autorità di vigilanza interessate…
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Art. 217 quater — Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 207 octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all’articolo articolo 217 bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.2. Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è…
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Art. 217 quinquies — Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l’articolo 222, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di…
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Art. 217 sexies — Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata
1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l’ultima impresa di assicurazione o…
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Art. 217 septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
1. Gli articoli 217 bis, 217 ter, 217 quater, 217 quinquies, art. 217 sexies del codice ass. private si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.
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Art. 218 — Verifica della solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o…
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Art. 219 — Calcolo della situazione di solvibilità corretta [ABROGATO]
[1. L’ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il…
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Art. 220 — Accordi per la concessione di esoneri [ABROGATO]
[1. Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può esonerare l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare la situazione…