Categoria: Capo IV bis – Sottogruppo nazionale con società controllante di stato membro
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Art. 220 bis — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
1. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l’ultima società controllante italiana le…
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Art. 220 ter — Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all’articolo 216 sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un’ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall’IVASS.2. L’autorizzazione a calcolare il…