Categoria: Capo III – Strumenti di vigilanza sul gruppo
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Art. 215 quater — Vigilanza sulla concentrazione di rischi
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.2. L’IVASS individua…
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Art. 215 quinquies — Operazioni infragruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione assicurativa mista.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e…
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Art. 216 — Comunicazione delle operazioni infragruppo
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all’IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l’anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell’articolo 215 quinquies, comma 1.2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all’IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.3. L’IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla…
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Art. 216 bis — Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
1. Se risulta che un’operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all’articolo 215 quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l’IVASS può, secondo…
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Art. 216 ter — Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:…
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Art. 216 quater — Frequenza del calcolo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, calcola e comunica all’IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all’anno. Nel caso in cui la società controllante non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società…
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Art. 216 quinquies — Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo,…
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Art. 216 sexies — Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
1. L’IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all’inclusione della quota proporzionale, all’eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili,…
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Art. 216 septies — Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
1. L’IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all’articolo 47 sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un…
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Art. 216 octies — Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.2.…
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Art. 216 novies — Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47 septies, 47 octies, 47 novies e 47 decies.2. La società controllante può, con il parere favorevole dell’IVASS, presentare un’unica relazione sulla solvibilità…
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Art. 216 decies — Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
1. L’adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell’IVASS.
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Art. 215 — Operazioni infragruppo rilevanti [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le…
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Art. 215 bis — Sistema di governo societario di gruppo
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di…
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Art. 215 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall’articolo 30 ter a livello di gruppo.2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l’ultima società controllante italiana fornisce…