Categoria: Capo II – Poteri dell’ivass
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Art. 214 ter — Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies, comma 1, sono effettuate dall’IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.
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Art. 212 — Procedure di controllo interno [ABROGATO]
[1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione . 2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni…
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Art. 212 bis — Poteri dell’IVASS
1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l’IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all’articolo 47 quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 216 decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l’osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di…
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Art. 213 — Vigilanza informativa
1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette all’IVASS con le modalità e i termini stabiliti con…
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Art. 214 — Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l’IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati…
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Art. 214 bis — Potere di indirizzo
1. L’IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all’esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all’articolo 210 ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate,…