Categoria: Capo I – Vigilanza sul gruppo

  • Art. 210 — Vigilanza sul gruppo

    1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, o…

  • Art. 210 bis — Altre disposizioni applicabili

    1. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o…

  • Art. 210 ter — Albo delle società capogruppo

    1. L’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall’IVASS.2. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.3. La società…

  • Art. 210 quater — Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216 sexies, comma 1, lettera f), l’IVASS può escludere dall’area della vigilanza di gruppo di cui all’articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.2. L’IVASS può escludere una società del gruppo dall’area della vigilanza di gruppo…

  • Art. 211 — Area della vigilanza supplementare [ABROGATO]

    [1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione : a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210; b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210; c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante…