Categoria: Titolo XV – Codice delle assicurazioni private
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Art. 214 — Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l’IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati…
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Art. 216 novies — Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47 septies, 47 octies, 47 novies e 47 decies.2. La società controllante può, con il parere favorevole dell’IVASS, presentare un’unica relazione sulla solvibilità…
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Art. 220 sexies — Verifica dell’equivalenza: livelli
1. Se la società controllante di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l’IVASS effettua la verifica dell’equivalenza in…
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Art. 214 bis — Potere di indirizzo
1. L’IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all’esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all’articolo 210 ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate,…
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Art. 216 decies — Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
1. L’adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell’IVASS.
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Art. 220 septies — Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l’IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall’Autorità di vigilanza dello Stato terzo…
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Art. 214 ter — Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies, comma 1, sono effettuate dall’IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.
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Art. 217 — Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle…
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Art. 220 octies — Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso in cui sia stata accertata l’insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all’articolo 220 septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul…
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Art. 215 — Operazioni infragruppo rilevanti [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le…
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Art. 217 bis — Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
1. Le previsioni di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies si applicano all’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell’area di vigilanza sul gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza dello Stato…
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Art. 220 novies — Misure correttive sul gruppo
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese…
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Art. 215 bis — Sistema di governo societario di gruppo
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di…
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Art. 217 ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.2. Le autorità di vigilanza interessate…
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Art. 215 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall’articolo 30 ter a livello di gruppo.2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l’ultima società controllante italiana fornisce…
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Art. 217 quater — Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 207 octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all’articolo articolo 217 bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.2. Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è…
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Art. 215 quater — Vigilanza sulla concentrazione di rischi
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.2. L’IVASS individua…
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Art. 217 quinquies — Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l’articolo 222, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di…
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Art. 215 quinquies — Operazioni infragruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione assicurativa mista.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e…
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Art. 217 sexies — Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata
1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l’ultima impresa di assicurazione o…
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Art. 210 — Vigilanza sul gruppo
1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, o…
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Art. 216 — Comunicazione delle operazioni infragruppo
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all’IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l’anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell’articolo 215 quinquies, comma 1.2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all’IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.3. L’IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla…
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Art. 217 septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
1. Gli articoli 217 bis, 217 ter, 217 quater, 217 quinquies, art. 217 sexies del codice ass. private si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.
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Art. 210 bis — Altre disposizioni applicabili
1. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o…
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Art. 216 bis — Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
1. Se risulta che un’operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all’articolo 215 quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l’IVASS può, secondo…
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Art. 218 — Verifica della solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o…
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Art. 210 ter — Albo delle società capogruppo
1. L’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall’IVASS.2. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.3. La società…
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Art. 216 ter — Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:…
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Art. 219 — Calcolo della situazione di solvibilità corretta [ABROGATO]
[1. L’ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il…
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Art. 210 quater — Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216 sexies, comma 1, lettera f), l’IVASS può escludere dall’area della vigilanza di gruppo di cui all’articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.2. L’IVASS può escludere una società del gruppo dall’area della vigilanza di gruppo…
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Art. 216 quater — Frequenza del calcolo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, calcola e comunica all’IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all’anno. Nel caso in cui la società controllante non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società…
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Art. 220 — Accordi per la concessione di esoneri [ABROGATO]
[1. Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può esonerare l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare la situazione…
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Art. 211 — Area della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione : a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210; b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210; c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante…
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Art. 216 quinquies — Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo,…
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Art. 220 bis — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
1. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l’ultima società controllante italiana le…
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Art. 212 — Procedure di controllo interno [ABROGATO]
[1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione . 2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni…
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Art. 216 sexies — Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
1. L’IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all’inclusione della quota proporzionale, all’eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili,…
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Art. 220 ter — Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all’articolo 216 sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un’ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall’IVASS.2. L’autorizzazione a calcolare il…
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Art. 212 bis — Poteri dell’IVASS
1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l’IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all’articolo 47 quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 216 decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l’osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di…
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Art. 216 septies — Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
1. L’IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all’articolo 47 sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un…
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Art. 220 quater — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
1. Se l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l’ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza…
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Art. 213 — Vigilanza informativa
1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette all’IVASS con le modalità e i termini stabiliti con…
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Art. 216 octies — Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.2.…
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Art. 220 quinquies — Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), l’IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente…