Categoria: Capo V – Abrogazioni
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Art. 354 — Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,…
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Art. 355 — Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.