Categoria: Sezione II – Misure transitorie
-
Art. 344 duodecies — Comunicazione di informazioni all’AEAP
1. Fino al 1° gennaio 2021 l’IVASS fornisce all’AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea: a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine; b) il numero di imprese di assicurazione…
-
Art. 344 terdecies — Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In deroga all’articolo 222 bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito…
-
Art. 344 quaterdecies — Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale
1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l’impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell’articolo 47 septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l’impatto dei parametri specifici cui…
-
Art. 344 ter — Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e…
-
Art. 344 quater — Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa annuale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47 quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il…
-
Art. 344 quinquies — Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
1. In deroga all’articolo 44 octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati…
-
Art. 344 sexies — Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. In deroga agli articoli 45 bis, 45 ter, comma 3, e 45 sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio…
-
Art. 344 septies — Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
1. In deroga all’articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l’impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell’anno…
-
Art. 344 octies — Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all’IVASS la domanda per l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l’impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta…
-
Art. 344 novies — Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.2. L’applicazione dell’adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all’autorizzazione dell’IVASS.3. Per ciascuna valuta l’adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a)…
-
Art. 344 decies — Misura transitoria sulle riserve tecniche
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all’articolo 36 novies, comma 1.2. L’applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione dell’IVASS.3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della…
-
Art. 344 undecies — Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche
1. L’impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344 novies e art. 344 decies del codice ass. private e rileva che senza l’applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l’IVASS.2. Nei casi di cui al comma 1, l’IVASS impone all’impresa di adottare i provvedimenti…