Categoria: Sezione II – Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sul gruppo
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Art. 206 bis — Collegio delle autorità di vigilanza
1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di vigilanza sul gruppo.2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza…
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Art. 206 ter — Accordi di coordinamento
1. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.…
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Art. 207 — Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può chiedere all’autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità. 2. L’ISVAP fornisce alle autorità…
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Art. 207 bis — Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza nell’ambito delle proprie competenze,…
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Art. 207 ter — Consultazione tra autorità di vigilanza
1. Fatti salvi gli articoli 206 bis e 206 ter, 207 septies e 212 bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l’espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le…
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Art. 207 quater — Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali…
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Art. 207 quinquies — Segreto professionale e riservatezza
1. L’IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.2. Le informazioni ricevute nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con…
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Art. 207 sexies — Autorità di vigilanza sul gruppo
1. L’IVASS, nel caso in cui sia competente all’esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l’IVASS è responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l’IVASS esercita le…
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Art. 207 septies — Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
1. L’IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all’AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell’esame che l’AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli…
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Art. 207 octies — Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210,…