Categoria: Sezione I – Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione
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Art. 203 — Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
1. L’IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia…
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Art. 203 bis — Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi…
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Art. 204 — Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. L’IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una…
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Art. 205 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L’IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello…
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Art. 205 bis — Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica
1. L’IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.2. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro in cui…
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Art. 205 ter — Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
1. L’IVASS collabora con i soggetti di cui all’articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all’articolo 109 e di quello unico europeo tenuto…
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Art. 206 — Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione…