Categoria: Capo IV – Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri e comunicazioni alla commissione europea e all’aeap
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Art. 206 ter — Accordi di coordinamento
1. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.…
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Art. 207 — Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può chiedere all’autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità. 2. L’ISVAP fornisce alle autorità…
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Art. 207 bis — Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza nell’ambito delle proprie competenze,…
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Art. 207 ter — Consultazione tra autorità di vigilanza
1. Fatti salvi gli articoli 206 bis e 206 ter, 207 septies e 212 bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l’espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le…
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Art. 207 quater — Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali…
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Art. 207 quinquies — Segreto professionale e riservatezza
1. L’IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.2. Le informazioni ricevute nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con…
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Art. 207 sexies — Autorità di vigilanza sul gruppo
1. L’IVASS, nel caso in cui sia competente all’esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l’IVASS è responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l’IVASS esercita le…
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Art. 207 septies — Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
1. L’IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all’AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell’esame che l’AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli…
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Art. 203 — Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
1. L’IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia…
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Art. 207 octies — Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210,…
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Art. 203 bis — Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi…
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Art. 208 — Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea, all’AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato…
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Art. 204 — Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. L’IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una…
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Art. 208 bis — Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
1. L’IVASS comunica alla Commissione e all’AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell’articolo 193.
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Art. 205 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L’IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello…
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Art. 208 ter — Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
1. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell’Unione europea siano correttamente applicate.
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Art. 205 bis — Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica
1. L’IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.2. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro in cui…
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Art. 208 quater — Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP
1. L’IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l’AEAP.2. L’IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.
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Art. 205 ter — Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
1. L’IVASS collabora con i soggetti di cui all’articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all’articolo 109 e di quello unico europeo tenuto…
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Art. 209 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
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Art. 206 — Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione…
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Art. 206 bis — Collegio delle autorità di vigilanza
1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di vigilanza sul gruppo.2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza…