Categoria: Capo III – Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
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Art. 198 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della…
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Art. 199 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all’IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di…
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Art. 200 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un’impresa avente…
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Art. 201 — Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L’IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o…
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Art. 202 — Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’IVASS verifica…