Categoria: Capo II – Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
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Art. 192 — Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante…
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Art. 193 — Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell’impresa…
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Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.2. Nei confronti delle imprese di…
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Art. 195 bis — Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l’attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le…
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Art. 195 ter — Imprese di riassicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 196 — Modificazioni statutarie
1. L’IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.
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Art. 197 — Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’IVASS una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività.2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire…