Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 190 — Obblighi di informativa
1. L’IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità…
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Art. 190 bis — Informazioni statistiche
1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.2. L’impresa di assicurazione…
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Art. 191 — Potere regolamentare
1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di…
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Art. 187 bis — Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.
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Art. 187 ter — Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti…
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Art. 188 — Poteri di intervento
1. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,…
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Art. 189 — Poteri di indagine
1. L’IVASS può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.2. L’IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici…