Categoria: Titolo XIV – Codice delle assicurazioni private
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Art. 196 — Modificazioni statutarie
1. L’IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.
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Art. 207 — Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può chiedere all’autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità. 2. L’ISVAP fornisce alle autorità…
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Art. 197 — Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’IVASS una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività.2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire…
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Art. 207 bis — Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza nell’ambito delle proprie competenze,…
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Art. 198 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della…
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Art. 207 ter — Consultazione tra autorità di vigilanza
1. Fatti salvi gli articoli 206 bis e 206 ter, 207 septies e 212 bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l’espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le…
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Art. 187 bis — Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.
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Art. 199 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all’IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di…
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Art. 207 quater — Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali…
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Art. 187 ter — Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti…
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Art. 200 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un’impresa avente…
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Art. 207 quinquies — Segreto professionale e riservatezza
1. L’IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.2. Le informazioni ricevute nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con…
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Art. 188 — Poteri di intervento
1. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,…
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Art. 201 — Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L’IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o…
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Art. 207 sexies — Autorità di vigilanza sul gruppo
1. L’IVASS, nel caso in cui sia competente all’esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l’IVASS è responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l’IVASS esercita le…
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Art. 189 — Poteri di indagine
1. L’IVASS può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.2. L’IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici…
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Art. 202 — Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’IVASS verifica…
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Art. 207 septies — Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
1. L’IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all’AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell’esame che l’AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli…
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Art. 190 — Obblighi di informativa
1. L’IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità…
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Art. 203 — Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
1. L’IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia…
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Art. 207 octies — Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210,…
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Art. 190 bis — Informazioni statistiche
1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.2. L’impresa di assicurazione…
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Art. 203 bis — Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi…
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Art. 208 — Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea, all’AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato…
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Art. 191 — Potere regolamentare
1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di…
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Art. 204 — Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. L’IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una…
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Art. 208 bis — Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
1. L’IVASS comunica alla Commissione e all’AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell’articolo 193.
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Art. 192 — Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante…
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Art. 205 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L’IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello…
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Art. 208 ter — Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
1. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell’Unione europea siano correttamente applicate.
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Art. 193 — Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell’impresa…
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Art. 205 bis — Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica
1. L’IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.2. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro in cui…
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Art. 208 quater — Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP
1. L’IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l’AEAP.2. L’IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.
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Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 205 ter — Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
1. L’IVASS collabora con i soggetti di cui all’articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all’articolo 109 e di quello unico europeo tenuto…
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Art. 209 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
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Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.2. Nei confronti delle imprese di…
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Art. 206 — Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione…
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Art. 195 bis — Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l’attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le…
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Art. 206 bis — Collegio delle autorità di vigilanza
1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di vigilanza sul gruppo.2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza…
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Art. 195 ter — Imprese di riassicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 206 ter — Accordi di coordinamento
1. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.…