Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 182 — Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.3. [L’IVASS può richiedere,…
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Art. 183 — Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; [b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;] c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare…
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Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del…