Categoria: Titolo XIII – Codice delle assicurazioni private
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Art. 187.1 — Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da…
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Art. 182 — Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.3. [L’IVASS può richiedere,…
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Art. 183 — Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; [b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;] c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare…
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Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del…
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Art. 185 — Documentazione informativa
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185 bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo…
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Art. 185 bis — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile…
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Art. 185 ter — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;…
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Art. 186 — Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo
1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’impresa può trasmettere preventivamente all’IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo,…
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Art. 187 — Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo
1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.