Categoria: Capo IV – Assicurazione sulla vita
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Art. 176 — Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.3. Le disposizioni del presente…
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Art. 177 — Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.2. L’impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere…
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Art. 178 — Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.