Categoria: Titolo XI – Codice delle assicurazioni private
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Art. 161 — Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in…
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Art. 162 — Determinazione dell’oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti.3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti…
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Art. 162 bis — Riserve tecniche
1. L’impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.2. In ogni caso, l’ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo…
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Art. 162 ter — Dati statistici
1. L’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l’entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.
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Art. 163 — Requisiti particolari
1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 164.2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall’utilizzazione…
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Art. 164 — Modalità per la gestione dei sinistri
1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’IVASS, previste dal comma 2.2. L’impresa può: a) svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; b) affidarla ad…