Categoria: Capo VI – Disciplina dell’attività peritale
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Art. 156 — Attività peritale
1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.2. Le imprese di assicurazione possono…
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Art. 157 — Ruolo dei periti assicurativi
1. La CONSAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi…
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Art. 158 — Requisiti per l’iscrizione
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione…
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Art. 159 — Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all’iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di…
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Art. 160 — Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può…