Categoria: Capo II – Bilancio di esercizio
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Art. 91 — Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione…
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Art. 92 — Esercizio sociale e termine per l’approvazione
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attività riassicurativa e la…
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Art. 93 — Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.3. [Le imprese di…
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Art. 94 — Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano: a) l’evoluzione del…