Categoria: Titolo VIII – Codice delle assicurazioni private

  • Art. 94 — Relazione sulla gestione

    1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano: a) l’evoluzione del…

  • Art. 95 — Imprese obbligate

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di…

  • Art. 96 — Direzione unitaria

    1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di…

  • Art. 97 — Esonero dall’obbligo di redazione

    1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.2.…

  • Art. 98 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

  • Art. 99 — Data di riferimento

    1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.

  • Art. 100 — Relazione sulla gestione

    1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti , nonché una descrizione dei…

  • Art. 101 — Libri e registri obbligatori

    1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla…

  • Art. 102 — Revisione legale del bilancio

    1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche…

  • Art. 103 — Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale [ABROGATO]

    [1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un…

  • Art. 88 — Disposizioni applicabili

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.2. [Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in…

  • Art. 104 — Accertamenti sulla gestione contabile

    1. L’IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o…

  • Art. 89 — Disposizioni particolari

    1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.2. È consentita la tenuta di una…

  • Art. 105 — Revoca dell’incarico all’attuario revisore [ABROGATO]

    [1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, o dell’attuario nominato . . . ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB. 2. Qualora l’ISVAP…

  • Art. 90 — Schemi

    1. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro…

  • Art. 91 — Principi di redazione

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione…

  • Art. 92 — Esercizio sociale e termine per l’approvazione

    1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attività riassicurativa e la…

  • Art. 93 — Deposito e pubblicazione

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.3. [Le imprese di…