Categoria: Capo III – Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
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Art. 80 — Obblighi di comunicazione [ABROGATO]
[1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata. 2. È altresì preventivamente comunicata l’intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad…
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Art. 81 — Vigilanza prudenziale
1. L’IVASS, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nell’articolo 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell’impresa, avuto riguardo alla natura ed all’andamento dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell’investimento dell’impresa, l’IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al…
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Art. 79 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o riassicurativa, l’IVASS può chiedere che…