Categoria: Titolo VI – Codice delle assicurazioni private
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Art. 66 sexies — Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,…
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Art. 66 sexies 1 — Informativa e processo di controllo prudenziale
1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all’impresa di riassicurazione.
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Art. 66 septies — Riassicurazione finite
01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione…
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Art. 67 — Attività in regime di stabilimento
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.2. Le disposizioni di cui…
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Art. 62 — Esercizio dell’attività di riassicurazione
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63 bis, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 66 bis, 66 quater, 66 sexies, 66 sexies 1 e 66 septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.2. L’impresa di…
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Art. 63 — Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo…
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Art. 63 bis — Valutazione delle attività e passività
1. L’impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell’articolo 35 quater.
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Art. 64 — Riserve tecniche
1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.
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Art. 64 bis — Principi in materia di investimenti
1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37 ter.
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Art. 65 — Attivi a copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa in conformità dell’articolo 38 e dell’articolo 41.1-bis. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
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Art. 65 bis — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi…
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Art. 66 — Retrocessione dei rischi [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio…
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Art. 66 bis — Fondi propri
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.
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Art. 66 ter — Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall’articolo 45. 2. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese…
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Art. 66 quater — Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all’articolo 47 bis.
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Art. 66 quinquies — Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni [ABROGATO]
[1. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le…