Categoria: Capo III – Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo
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Art. 60 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve…
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Art. 60 bis — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 61 — Attività in regime di prestazione di servizi
1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi…