Categoria: Capo II – Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della repubblica
-
Art. 58 — Autorizzazione
1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno…
-
Art. 59 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente…
-
Art. 59 bis — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 59, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative…
-
Art. 59 ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. Nella comunicazione è indicato: a) l’indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attività…
-
Art. 59 quater — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’IVASS. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali…
-
Art. 59 quinquies — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. All’impresa…