Categoria: Capo I – Disposizioni generali

  • Art. 57 — Attività di riassicurazione

    1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto…

  • Art. 57 bis — Società veicolo

    1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e…