Categoria: Titolo V – Codice delle assicurazioni private
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Art. 59 quinquies — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. All’impresa…
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Art. 60 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve…
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Art. 60 bis — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 61 — Attività in regime di prestazione di servizi
1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi…
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Art. 57 — Attività di riassicurazione
1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto…
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Art. 57 bis — Società veicolo
1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e…
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Art. 58 — Autorizzazione
1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno…
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Art. 59 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente…
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Art. 59 bis — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 59, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative…
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Art. 59 ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. Nella comunicazione è indicato: a) l’indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attività…
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Art. 59 quater — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’IVASS. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali…