Categoria: Capo III ter – Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
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Art. 121 quater — Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
1. Fatte salve le competenze previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 109, comma 2,…
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Art. 121 quinquies — Conflitti di interesse
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119 bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.2. In deroga all’articolo 120 quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119 bis, comma 7, sono: a) fornite su un supporto…
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Art. 121 sexies — Informativa al contraente e incentivi
1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120 bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri…
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Art. 121 septies — Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti
1. L’IVASS stabilisce con il regolamento di cui all’articolo 121 quater i casi in cui l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.2. Fatto salvo l’articolo 119 ter, commi 1 e 2, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto…
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Art. 121 octies — Protocollo d’intesa
1. L’IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d’intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore.