Categoria: Capo III – Regole di comportamento
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Art. 117 — Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.2. Sul conto…
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Art. 118 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.2. La…
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Art. 119 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde…
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Art. 119 bis — Regole di comportamento e conflitti di interesse
1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni…
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Art. 119 ter — Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di…
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Art. 120 — Informazione precontrattuale
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell’attività e lo status di intermediario assicurativo; b) se fornisce sui…
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Art. 120 bis — Trasparenza sulle remunerazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l’intermediario assicurativo e l’intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:…
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Art. 120 ter — Trasparenza sui conflitti di interesse
1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l’intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni: a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione; b) se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa…
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Art. 120 quater — Modalità dell’informazione
1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119 ter, 120, 120 bis, 120 ter, 121 sexies, 185, 185 bis e 185 ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito. 2.…
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Art. 120 quinquies — Vendita abbinata
1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati…
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Art. 121 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l’identità del distributore e il fine della chiamata; b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore…