Categoria: Capo III bis – Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio
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Art. 121 bis — Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30 decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 decies, comma 5, e per comprendere le…
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Art. 121 ter — Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo…