Categoria: Sezione IV – Violazioni in caso di esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento
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Art. 116 septies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l’esercizio di tale attività, ne informa l’Autorità dello Stato membro d’origine.2. Nell’ipotesi in cui,…
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Art. 116 octies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l’attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30 decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185,…
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Art. 116 novies — Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani
1. L’IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell’autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell’esercizio dell’attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell’adozione di tali misure l’IVASS informa l’autorità competente dello…
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Art. 116 decies — Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
1. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all’articolo 116 undecies, ivi inclusa l’adozione di misure che vietino all’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o…
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Art. 116 undecies — Pubblicazione delle norme di interesse generale
1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.