Categoria: Sezione III – Ripartizione di competenze: accordi tra autorità ai fini dell’esercizio della vigilanza
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Art. 116 sexies — Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Nell’ipotesi in cui l’attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all’autorità…